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Dal 2026, il termine per presentare le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP è stabilito dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo al periodo d'imposta cui le stesse si sono rilasciate. Per i soggetti IRES, il termine per la presentazione è individuato nell'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Sempre dal 2026, i contribuenti che intendono aderire alla rottamazione quinquies devono presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate-Riscossione (“Ader”) entro il 30 aprile.

 

Pagamento diviso

Entro il 16 gennaio , dovrà essere versata l' IVA dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “ scissione dei pagamenti ”, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972.

 

Imposta sugli intrattenimenti

Entro il 16 gennaio , dovrà versare l'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente .

 

Tassa Tobin

Sempre entro il 16 gennaio , dovrà essere versata l' imposta sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin Tax ), di cui all'art. 1, comma 492, della legge n. 228/2012, dovuto:

 

Regime speciale IVA MOSS

Entro il 20 gennaio , si dovrà provvedere alla trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e al contestuale versamento dell'IVA dovuta in base alla stessa.

 

L' obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.

 

Versamenti rateali delle imposte

Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS potranno essere versate, oltre che senza più la necessità di una previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in tariffa mensile di uguale importo, completando i versamenti non più entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia, bensì entro il 16 dicembre del medesimo anno.

Inoltre, tutti i contributori potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese .

 

Invio al Sistema Tessera Sanitaria

I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati relativi all'anno 2025 entro il 2 febbraio 2026 .

 

Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale

Il 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cade di sabato) è il termine ultimo per la presentazione della “dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale”, contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente , distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

  

Versamento impostazione del bollo fatture elettroniche

Entro il 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato), vanno versati i bolli inerenti all' ultimo trimestre 2025 .

Qui di seguito si riepilogano le successive cadenze .

 

Messa a disposizione
Elenchi A e B

Limite dati modifiche
Elenco B

Visualizzazione importo dovuto
imposta di bollo

Scadenza versamento
imposta di bollo

I trimestre

15 aprile

30 aprile

15 maggio

31 maggio (*) (**)

II trimestre

15 luglio

10 settembre

20 settembre

30 settembre (**)

III trimestre

15 ottobre

31 ottobre

15 novembre

30 novembre

IV trimestre

15 gennaio anno successivo

31 gennaio anno successivo

15 febbraio anno successivo

28 febbraio anno successivo

 

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.          

 

Certificazione Unica

Per il periodo d'imposta 2025, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2026 , le certificazioni relative a:

da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo 2026 .

 

Ravvedimento speciale per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025/2026

Entro il 31 marzo 2026 , i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 30 settembre 2025, possono sanare le irregolarità dichiarative afferenti agli anni 2025 - 2026, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'IRAP. In alternativa, il contributore può effettuare il versamento mediante il pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi.

 

Dichiarazione dei redditi precompilata

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente per:

 

 

Dichiarazione annuale IVA

La dichiarazione IVA 2026, riguardante l'anno 2025, dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 2 febbraio (il 1° cade di domenica) e il 30 aprile 2026 (art. 8 del DPR n. 322/1998).

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine risulterà valida, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considererà omessa, ma costituirà titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulterà dovuta.

 

Versamenti

L' IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata :

Si ricorda che, per il pagamento sia mensile, che trimestrale, l’importo minimo previsto per effettuare il versamento IVA è pari a euro 100; nel caso di un importo dovuto inferiore a tale soglia, il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

 

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere versata in unica soluzione ovvero rateizzata, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione, pari allo 0,33% mensile; pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 542/1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA, versando l’imposta entro il 30 giugno, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

 

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

 

Riepilogando, il soggetto IVA può:

 

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione 20 giugno 2017, n. 73/E).

 

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223).

 

Rottamazione quinquies

Entro il 30 aprile 2026, i contribuenti che intendono aderire alla rottamazione quinquies, prevista dalla legge n. 199/2025 per  estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, devono presentare la domanda di adesione, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate-Riscossione (“Ader”).

L’Ader renderà disponibile, entro il 30 giugno 2026, la comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da pagare e i moduli di pagamento.

Con il servizio online, si può chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e l’importo dovuto in misura agevolata.

In caso di diniego, verrà data evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rottamazione quinquies.

Per il pagamento è possibile versare il dovuto:

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo.

 

ISA: disponibilità dei programmi informatici

I programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati saranno resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli

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